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Regolamento ANAC 29.03.2017

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (G.U. 19.04.2017, n. 91)

Art. 20 - Comunicazione dell'atto adottato e verifica sulla sua esecuzione

1. Gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, sono comunicati al RPCT, all'amministrazione interessata nonché ai soggetti che hanno presentato la segnalazione e pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può, inoltre, disporne la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata.

2. L'amministrazione interessata è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 45 giorni dal ricevimento della delibera, con il quale comunica quali atti intenda adottare al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione ed entro quale termine.

3. In caso di mancato riscontro, nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta del dirigente, adotta un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione all'atto dell'Autorità. L'atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. In caso di mancato adeguamento dell'amministrazione ad un ordine dell'Autorità, con l'atto di constatazione si provvede a segnalare il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione quale illecito disciplinare all'ufficio di cui all'art. 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme responsabilità di cui al comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In questo, come negli altri casi di mancato adeguamento dell'amministrazione, l'Autorità può disporre la pubblicazione dell'atto di constatazione anche sul sito dell'amministrazione inte

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