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Regolamento ANAC 29.03.2017

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (G.U. 19.04.2017, n. 91)

Art. 12 - Avvio del procedimento di vigilanza

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti, nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa è, di norma, di 60 giorni.

3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende noto in modo esplicito che il procedimento può concludersi con l'adozione di un atto di ordine e/o con un atto di segnalazione. Nei casi in cui l'ufficio, rilevi nel corso dell'attività istruttoria, la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione, ne dà tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione della comunicazione di avvio del procedimento.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al RPCT, per i profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe.

6. Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza bimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

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