IperTesto Unico IperTesto Unico

Messaggio INPS 15.03.2017, n. 1182

Articolo 1, commi 222 e 223 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" - Regime sperimentale donna.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

L'articolo 1, commi 222 e 223, ha esteso la facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 1, comma 222 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che "Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Come è noto, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche, ha previsto che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha previsto la facoltà in argomento anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 a

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.