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D.P.C.M. 23.05.2017, n. 88

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale. (G.U. 16.06.2017, n. 138)

Art. 8 - Incompatibilità e decadenza

1. L'APE sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che dà titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui, l'APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l'INPS procede al recupero del relativo importo.

2. Il titolare dell'APE sociale decade dal diritto all'indennità alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.

3. L'APE sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, erogati per periodi per i quali è corrisposta l'APE sociale.

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