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D.P.C.M. 23.05.2017, n. 88

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale. (G.U. 16.06.2017, n. 138)

Art. 3 - Misura dell'APE sociale

1. L'APE sociale è erogata mensilmente per dodici mensilità l'anno, è pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda e non può in ogni caso superare l'importo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto alla rivalutazione. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni ai fini del calcolo dell'APE sociale il computo della rata mensile di pensione è effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

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