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D.P.C.M. 23.05.2017, n. 88

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale. (G.U. 16.06.2017, n. 138)

Art. 11 - Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia

1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.

3. Qualora dall'attività di monitoraggio prevista per l'anno 2017 e per l'anno 2018 residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali è possibile concedere l'APE sociale nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

4. All'espletamento delle attività di monitoraggio si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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