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Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. 02.08.2017, n. 179 - S.O.)

Titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore

Capo II - Dei centri di servizio per il volontariato

Art. 65 - Organismi territoriali di controllo

1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.

2. Sono istituiti i seguenti OTC:

Ambito 1: Liguria;

Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;

Ambito 3: Lombardia;

Ambito 4: Veneto;

Ambito 5: Trento e Bolzano;

Ambito 6: Emilia-Romagna;

Ambito 7: Toscana;

Ambito 8: Marche e Umbria;

Ambito 9: Lazio e Abruzzo;

Ambito 10: Puglia e Basilicata;

Ambito 11: Calabria;

Ambito 12: Campania e Molise;

Ambito 13: Sardegna;

Ambito 14: Sicilia;

Ambito 15: Friuli Venezia Giulia. 31

3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 15 sono composti da:

a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;

b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;

c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italian

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