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Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. 02.08.2017, n. 179 - S.O.)

Titolo VI - Del registro unico nazionale del terzo settore

Art. 46 - Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

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