Decreto MIUR 20.07.2017, n. 511
1. L'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento è dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinati secondo i criteri definiti nell'allegato 2 del dPCM 12 ottobre 2015.
2. Il costo convenzionale di intervento è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita e collaudata.
3. Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti, il calcolo del finanziamento è effettuato tenendo conto della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quella del nuovo edificio da realizzare.
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