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Decreto MIUR 12.06.2017, prot. n. 400

Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 - operazioni di carattere annuale. Adeguamento alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19. Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell'UE.

Art. 6 - Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell'VE

1. Ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto di equipollenza dal M.I.U.R. ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 4, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento. A tal fine, dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A4 della tabella di valutazione deli titoli.

2. Resta inteso che l'attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2) comporterà la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella di valutazione dei titoli.

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