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Decreto legge 20.06.2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (G.U. 20.06.2017, n. 141)

Capo IV - Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale

Art. 16 sexies - Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, oltre che per far fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

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