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Decreto legge 20.06.2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (G.U. 20.06.2017, n. 141)

Capo IV - Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale

Art. 13 ter - Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto

1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020».

2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2020».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.

4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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