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Decreto legge 20.06.2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (G.U. 20.06.2017, n. 141)

Capo I - Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno

Art. 3 - Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati

1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 12 , è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici

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