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Circolare INPS 16.06.2017, n. 100

Indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE sociale). DPCM n . 88 del 23 maggio 2017. Prime istruzioni.

1. Premessa

Sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

L'articolo 1 della predetta Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186 ( all. 1 ), ha previsto in via sperimentale - dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 - per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un'indennità(c.d. APE Sociale)fino al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

L'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di Bilancio ( all. 2 ).

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88 ( allegato 3 , di seguito, per brevità, denominato decreto), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che entrano in vigore il 17 giugno 2017.

Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all'applicazione dell'istituto in oggetto.

2. Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni (

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