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Nota MIUR 12.01.2017, prot. n. 941

Permessi Sindacali - Comparto Scuola - Periodo 1.9.2016 - 31.8.2017 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7.8.1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8, 9, 10. - CCNQ 17.10.2013 - D.L. 90/2014, art. 7 convertito dalla legge n. 114 dell'11.8.2014.

In riferimento all'oggetto è già stata inviata la nota AOOUFGAB n. 35915 del 20 dicembre u.s. che, a causa della mancanza dei prospetti allegati, viene sostituita dalla presente.

In attuazione della normativa indicata in oggetto, questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e alla successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1.9.2016/31.8.2017.

Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

Ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del citato CCNQ 7.8.98 e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;

- partecipazione a trattative sindacali;

- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 18.12.2002, art. 6).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sind

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