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Sentenza Corte di Cassazione 21.02.2017, n. 4447

_.

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ...

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso 14476-2011 proposto da:

..., elettivamente domiciliato in ..., presso lo studio dell'avvocato ..., che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente -

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 1472/2010 della Corte d'Appello di Catanzaro, depositata il 28/12/2010 R.G.N. 772/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2016 dal Consigliere Dott. ...;

udito l'Avvocato ...;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ... che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. ..., direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola (DSGA), ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni tre, irrogatagli dall'Ufficio scolastico regionale della Campania per avere il ricorrente omesso di accantonare le somme destinate all'erario, distratte per altri fini istituzionali. La domanda è stata respinta dal Tribunale di Cosenza, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Catanzaro.

1.2. In sede di gravame, il ... aveva - tra l'altro - riproposto l'eccezione di incompetenza dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, sollevata sul rilievo che il procedimento disciplinare era stato avviato in epoca successiva al trasferimento dell'appellante a ..., facente parte dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria, ed aveva contestato l'interpretazione ed applicazione dell'articolo 90 C.C

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