Legge 27.12.2017, n. 205
Parte I -
Sezione I - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "di 1,14 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020";
b) alla lettera b), le parole: "di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021;" sono sostituite dalle seguenti: "di 2,2 punti percentuali dal 1º gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2021;";
c) alla lettera c), le parole: "10 milioni di e
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