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Delibera Consiglio dei Ministri 11.12.2017

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. (G.U. 25.01.2018, n. 20)

Art. 4 - Procedura e termini del finanziamento

1. Il Ministro, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza del Piano, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 5, definisce le linee strategiche d'intervento e promuove un'intesa, avente ad oggetto il riparto del Fondo, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato da parte dello Stato e delle regioni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del Piano, sulla base delle finalità di cui all'art. 3 comma 2, definiscono le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonché le modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni, in forma singola o associata.

3. I comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle regioni le richieste relative all'attuazione del Piano, sulla base delle tipologie prioritarie di intervento definite dalle regioni.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli obiettivi di cui al comma 3 con risorse a carico del proprio bilancio.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Piano, definiscono la programmazione territoriale, nei limiti delle somme del riparto di cui al comma 1, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne danno comunicazione al Ministero ai fini della ripartizione delle risorse.

6. La programmazione regionale è costituita da un elenco di interventi, per ciascuno dei quali sono indicati:

a. il comune, in forma singola o associata, interessato;

b. l'importo del finanz

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