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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Art. 19 - Decorrenze e norme transitorie 33

1. A decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6 , all'articolo 7 e all'articolo 10 decorrono dal 1° settembre 2019. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79, è soppresso e il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.

3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° settembre 2019.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9 del p

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