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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo VI - Ulteriori disposizioni

Art. 14 - Continuità del progetto educativo e didattico

1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. 25

2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.

3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti , non prima dell'avvio delle lezioni e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12 ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 1

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