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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Art. 6 - Funzioni e compiti delle Regioni

1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;

b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;

c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;

d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);

e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

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