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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. Alle scuole già istituite ai sensi dell'articolo 627 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole statali all'estero.

2. Restano fermi i riconoscimenti della parità e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie già disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto.

3. L'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza la gestione delle casse scolastiche e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi confluiscono nel bilancio della scuola.

4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19.

5. L'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 20 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2. 13

6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 18, comma 1, resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee.

7. L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata i

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