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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo III - Personale inviato all'estero

Sezione I - Stato giuridico

Art. 22 - Articolazione del tempo di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia.

2. L'orario può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale.

3. Per i docenti e per i lettori, le unità orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unità didattiche di durata inferiore a sessanta minuti è recuperato con attività di insegnamento. I lettori possono effettuare il recupero anche con altre attività previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente.

4. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

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