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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo III - Personale inviato all'estero

Sezione I - Stato giuridico

Art. 18 - Categorie e contingenti di personale

1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attività previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unità, comprensivo delle unità destinate al sostegno degli alunni con disabilità e delle unità destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre non comprende il personale di cui all'articolo 35. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio.

2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole statali all'estero, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordin

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