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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo II - Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo

Art. 17 - Pubblicità del sistema della formazione italiana nel mondo

1. Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo.

2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali, sono pubblicati:

a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e di quelle paritarie;

b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo;

c) i bilanci delle scuole;

d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione;

e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero;

f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero;

g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo;

[h) gli esiti della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b)]. 4

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Lettera h) abrogata dall'art. 4, comma 3 bis, lett. a), D.L. 27.09.2021, n. 130, con

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