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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo II - Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 16 - Sistema di valutazione 3

1. È istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a:

a) qualità dell'offerta formativa;

b) impatto degli interventi;

c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III;

d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III.

2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali.

3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonché le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.

3

Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, D.L. 27.09.2021, n. 130,

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