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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 64

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo II - Requisiti e formazione del personale da destinare all'estero e valutazione del sistema della formazione italiana nel mondo

Art. 15 - Formazione del personale da destinare all'estero

1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1 2 .

2. Le scuole statali all'estero concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attività propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.

2

Comma sostituito dall'art. 1, comma 975, lettera b), L. 30.12.2020, n. 178.

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