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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 25 - Scuole italiane all'estero

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19.

2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

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