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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo III - Periodo di prova e immissione in ruolo 47 48

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 12 - Tirocinio 49

1. Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario o accademico con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalità e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti; sono altresì definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315.

2. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualità, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valuta

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