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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo II - Accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali

Art. 3 - Bando di concorso e commissioni

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale. 13

2. Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. 14

3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. 15

4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale

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