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Delibera ANAC 12.04.2017, n. 382

Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

Visto l'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che, al co. 1 bis, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co.1 ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Vista la determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 « Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", con cui l'Autorità ha fornito indicazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 anche ai dirigenti pubblici, ritenendole altresì applicabili anche ai dirigenti del SSN indicati all'art. 41 co. 3 del medesimo decreto, e, in cui, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile 2017 quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

Vista l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che ha sospeso atti del Segretario generale del Garante della privacy sull'attuazione dell'articolo 14 per i dirigenti motivando con riferimento alla " consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa ".

Vista la lettera del Segretario generale del Garante della privacy del 3 aprile 2017 con cui il Garante rende noto di aver ricevuto un parere dell'Avvocatura dello Stato del 9 marzo 2017 secondo cui non sussistono i presupposti per proporre appello avverso l'ordinanza del TAR e che pertanto, " salvo diverso avviso di codesta Autorità, il Garante non

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