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Nota MIUR 04.08.2017, prot. n. 1553

Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità).

Nell'ottica di un corretto avvio dell'anno scolastico, preme soffermarsi sui termini di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017 e fornire taluni chiarimenti in merito a dette decorrenze. Il citato decreto legislativo mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando ed armonizzando le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti, intervenendo, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, sulla ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica e sulla modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno.

L'inclusione scolastica, perché sia effettiva, deve interessare tutte le componenti professionali che operano nella scuola, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione e che vivono l'esperienza scolastica inclusiva in termini di impegno per il "supporto" alle alunne/alunni ed alle studentesse/studenti con disabilità.

In questo senso il citato decreto legislativo effettua una ricognizione dei compiti assegnati a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione (articolo 3 del decreto legislativo n. 66/2017).

In questo quadro di riferimento le innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal 1° gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. Pertanto, tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, da comma 1 a comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6, il Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 1) e la successiva

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