IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 03.08.2017, n. 138

Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (G.U. 20.09.2017, n. 220)

Parte III - Corso di formazione dirigenziale e tirocinio

Art. 18 - Commissione del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, è nominata dal direttore generale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 e, ove possibile, dall'articolo 15, comma 10, ed è costituita da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente.

2. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati o procuratori dello Stato, dirigenti di pubbliche amministrazioni, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o che abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

3. I restanti due componenti sono designati fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del corso, in tutti i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area, scelto fra soggetti diversi da quelli che hanno svolto le medesime funzioni ai sensi dell'articolo 15.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.