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Decreto MIUR 03.08.2017, n. 138

Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (G.U. 20.09.2017, n. 220)

Parte II - Concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale

Art. 14 - Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487.

2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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