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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo V - Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali 249

Capo I - Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici

Art. 51 - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché per assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, è autorizza

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