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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo III - Rapporti tra gli interventi per la ricostruzione e gli interventi di protezione civile

Capo I - Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza

Art. 41 - Disposizioni inerenti la cessione di beni

1. I beni mobili di proprietà dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

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