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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo

Capo III - Misure per la tutela dell'ambiente

Art. 28 - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto. 147

3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità d

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