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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo

Capo I - Ricostruzione dei beni danneggiati

Art. 16 - Conferenza permanente e Conferenze regionali 112

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato 'Conferenza permanente', presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti. 113

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio 114 . La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri at

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