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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo

Capo I - Ricostruzione dei beni danneggiati

Art. 10 - Ruderi ed edifici collabenti

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti. 64

2. L'utilizzabilità degli edifici alla data degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo. 65

3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entit

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