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Direttiva MIUR 21.03.2016, prot. n. 170

Direttiva accreditamento enti di formazione.

Art. 3 - Requisiti necessari per ottenere la qualificazione

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b) le associazioni disciplinari e le associazioni professionali del personale scolastico che:

a) dispongono al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;

b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente.

2. Per ottenere la qualificazione, è necessario:

a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore, in almeno tre Regioni;

b) indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare;

c) avere effettuato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.) e aver realizzato, in almeno uno degli ambiti per cui si chiede la qualificazione, un percorso formativo e relativo monitoraggio, riconosciuto e validato dall'Amministrazione;

d) disporre di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;

e) progettare una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo in collaborazione con almeno tre istituzioni scolastiche, singole o in rete, appartenenti ad almeno tre Regioni;

f) effettuare sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate;

g) consentire

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