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Direttiva MIUR 21.03.2016, prot. n. 170

Direttiva accreditamento enti di formazione.

Art. 2 - Requisiti necessari per ottenere l'accreditamento

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) i soggetti che:

a) dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;

b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva.

2. Con riferimento ai consorzi ed alle associazioni di secondo grado, il requisito di cui al comma 1, lett. a) deve essere soddisfatto rispettivamente da tutti i soggetti consorziati e associati. Il requisito di cui al comma 1, lett. b) deve essere soddisfatto dalla maggioranza dei soggetti.

3. Per ottenere l'accreditamento, è necessario:

a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni;

b) indicare non più di cinque ambiti, come da allegato, relativi alle iniziative formative da realizzare;

c) disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

d) impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;

e) garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza e ai locali

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