IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 12.05.2016, n. 93

Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (G.U. 01.06.2016, n. 127)

Art. 6 - Modifica alla normativa sui residui passivi

1. Gli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono abrogati. Conseguentemente all'articolo 275, comma 2, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole: «di cui all'articolo 36, secondo comma, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). - 1. Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.

2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ul

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.