IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 12.05.2016, n. 93

Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (G.U. 01.06.2016, n. 127)

Art. 1 - Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.».

2. Con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità per la compilazione del piano finanziario dei pagamenti da presentare in sede di formazione del bilancio di previsione in modo da garantirne la coerenza con quello da predisporre in sede di gestione.

3. Al comma 2, dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in termini di efficacia e di efficienza della spesa», sono inserite le seguenti: «nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23, della l

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.