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Decreto legge 30.12.2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (G.U. 30.12.2016, n. 304)

Art. 7 - Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «deve essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,».

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».

3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

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