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Decreto legge 30.12.2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (G.U. 30.12.2016, n. 304)

Art. 2 - Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti

1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «, al netto del contributo medesimo» sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge.

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conse

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