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Decreto legge 30.12.2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (G.U. 30.12.2016, n. 304)

Art. 10 - Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: «Le medesime disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1»;

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017».

2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguen

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