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Circolare MLPS 29.12.2016, n. 41

Ottava procedura di salvaguardia: legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L) - Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l'esame delle istanze di accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di istanza.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

In particolare, i commi da 214 a 216 dell'art. 1 della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai fini dell'accesso al beneficio, alcune categorie di lavoratori individuati dal predetto comma 214 rientrano, secondo quanto previsto dal successivo comma 216, nelle competenze delle Direzioni territoriali del lavoro.

Sotto tale profilo, vanno tenuti presente, da un lato, quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del dPCM 23 febbraio 2016, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà individuata la data, ormai imminente, di inizio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di contestuale cessazione dell'attività delle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'altro, l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il quale dispone che: "Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.".

Su tale aspetto sono stati sentiti il Capo dell'Ufficio legislativo e la Direzione gen

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