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Circolare Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 10.11.2015, n. 4

Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014.

1. Premessa

L'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha ulteriormente modificato l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

In particolare, l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità.

Anche a seguito della suddetta modifica normativa, numerose amministrazioni hanno rivolto al Dipartimento della funzione pubblica specifici quesiti rispetto ai quali la presente circolare fornisce chiarimenti. Le indicazioni riportate integrano quelle già contenute nella circolare n. 6 del 2014, adottata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina in materia dall' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Efficacia della disciplina nel tempo

L'eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ovvero a partire dal 28 agosto 2015 (1).

Ove, prima della data indicata, in applicazione del suddetto limite, siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore all'anno, essi mantengono ovviamente efficacia fino alla naturale scadenza. Anche prima della scadenza, le amministrazioni potranno eventualmente revocarli e conferirl

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