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Circolare INPS 20.03.2015, n. 63

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014 - Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita ( allegato 1 ).

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità".

Ciò posto, fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013 (vedi circolari nn. 35, 36 e 37 del 2012 e punto 3.2 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012) in virtù del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (incremento di 3 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva), in attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma d

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