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Circolare INPS 08.05.2015, n. 93

Assegno a sostegno della natalità di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Premessa

Nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.

L'assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull'immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato.

L'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS, su domanda. In base alla Legge di stabilità per il 2015 sopra citata, l'Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la misura dell'assegno stesso qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.

Il comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle disposizioni attuative dell'assegno in oggetto. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazz

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